Trasparenza AI: cosa cambia ad agosto
Dal 2 agosto 2026 l'articolo 50 dell'AI Act si applica davvero: il Digital Omnibus ha rinviato le regole sull'alto rischio, non la trasparenza. Chatbot dichiarati, deepfake etichettati, emozioni segnalate: cosa vale oggi per le PMI italiane, cosa hanno chiarito linee guida e codice UE, e cosa fare adesso.
Aggiornato il 23 settembre 2026.
Il 2 agosto 2026 l'articolo 50 dell'AI Act è entrato in applicazione come previsto: non è stato rinviato. Il "Digital Omnibus" sull'intelligenza artificiale, il Regolamento (UE) 2026/1744 in vigore dal 27 luglio 2026, ha spostato in avanti le regole sui sistemi ad alto rischio, ma ha lasciato al loro posto gli obblighi di trasparenza. L'unica eccezione riguarda la marcatura tecnica dei contenuti generati: i fornitori che avevano già un sistema sul mercato prima del 2 agosto hanno tempo fino al 2 dicembre 2026.
Per una PMI questo significa che oggi l'obbligo è pienamente operativo. Se sul sito c'è un assistente conversazionale, se si pubblicano immagini o video realistici generati con l'AI, se un sistema analizza le emozioni dei clienti, le regole valgono già. E da luglio c'è anche qualcosa che prima mancava: le linee guida della Commissione e un codice di buone pratiche che spiegano come metterle in pratica.
Cosa dice davvero l'articolo 50
L'articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 introduce obblighi di trasparenza che si applicano separatamente rispetto alle regole sui sistemi ad alto rischio. Secondo le FAQ della Commissione, in sintesi:
- Interazione con un'AI dichiarata. Chi fornisce un sistema che dialoga con le persone (il caso tipico è l'assistente conversazionale sul sito) deve progettarlo in modo che l'utente sappia di parlare con un'AI, salvo quando è ovvio dal contesto.
- Contenuti sintetici marcati alla fonte. Chi fornisce sistemi di AI generativa deve far sì che testi, immagini, audio e video prodotti siano riconoscibili come artificiali, con una marcatura leggibile dalle macchine. È l'obbligo "a monte", che ricade sui fornitori, e l'unico con un periodo transitorio fino al 2 dicembre 2026 per i sistemi già sul mercato.
- Deepfake e testi di interesse pubblico etichettati. Chi pubblica un contenuto audio, video o immagine che imita in modo realistico persone, luoghi o eventi deve dichiararne la natura artificiale. Lo stesso vale per i testi generati con l'AI e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, a meno che non siano passati da una revisione umana o da un controllo editoriale.
- Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica segnalati. Le persone esposte a questi sistemi devono essere informate.
Per i contenuti chiaramente artistici, creativi, satirici o di finzione gli obblighi sono ridotti: basta segnalare la presenza di contenuti generati senza rovinare l'opera, come chiarisce la Commissione.
La distinzione importante resta quella tra fornitore (provider) e utilizzatore (deployer). Il fornitore sviluppa il sistema AI e lo immette sul mercato. L'utilizzatore lo usa nella propria attività professionale. Una PMI che integra nel sito un chatbot basato sul modello di un fornitore terzo è quasi sempre un utilizzatore. L'avviso "sto parlando con un'AI" è formalmente un obbligo del fornitore, ma è la PMI a decidere come l'assistente si presenta ai clienti: se l'interfaccia lo nasconde, il problema è anche suo.
Cosa è successo dopo la scadenza
Nei mesi a cavallo di agosto sono arrivati tre tasselli che cambiano il modo di leggere l'articolo 50.
Il Digital Omnibus non ha toccato la trasparenza. Il regolamento di modifica è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'UE il 24 luglio 2026. Ha rinviato gli obblighi per i sistemi ad alto rischio al 2 dicembre 2027 (quelli dell'allegato III, come selezione del personale, istruzione, biometria) e al 2 agosto 2028 (quelli incorporati in prodotti regolati), come riassume la Commissione. Ha poi introdotto un nuovo divieto per i sistemi che generano contenuti sessuali non consensuali o materiale pedopornografico e ha ammorbidito l'obbligo di alfabetizzazione AI dell'articolo 4. Oggi le imprese devono "adottare misure per sostenere" la formazione del personale, senza dover garantire un livello specifico di competenza di ciascuno (Reg. UE 2026/1744). L'articolo 50 è cambiato solo nella parte che riguarda i codici di buone pratiche.
Le regole ora hanno un manuale d'uso. A giugno 2026 la Commissione ha pubblicato il codice di buone pratiche sulla marcatura e l'etichettatura dei contenuti generati. È volontario, ma Commissione e AI Board lo hanno riconosciuto come strumento adeguato per dimostrare la conformità, e a fine luglio lo avevano firmato circa 190 organizzazioni. L'UE ha anche messo a disposizione un set di icone comuni che chi pubblica contenuti generati può usare come etichetta. Il 20 luglio sono arrivate le linee guida sugli obblighi di trasparenza, che chiariscono il perimetro di ciascun obbligo e coprono i casi non trattati dal codice.
In Italia il quadro si sta completando. La legge 23 settembre 2025, n. 132 ha designato AgID e ACN come autorità nazionali per l'intelligenza artificiale. Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva due decreti legislativi di adeguamento all'AI Act. Il primo, sull'uso dell'AI nelle attività di polizia e sulla responsabilità civile e penale, è il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, in vigore dal 30 settembre. Il secondo riguarda i poteri delle autorità nazionali e l'uso dell'AI nella formazione, ed è stato esaminato con parere del Garante privacy a luglio. Alla data di questo aggiornamento non lo abbiamo trovato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le sanzioni
Per la violazione degli obblighi di trasparenza l'articolo 99 dell'AI Act prevede sanzioni fino a 15 milioni di euro o il 3% del fatturato annuo mondiale. Per le PMI, start-up comprese, si applica l'importo inferiore tra i due, non quello superiore. È una mitigazione utile, ma non un'esenzione. La vigilanza spetta alle autorità nazionali di sorveglianza del mercato (Commissione europea), che per l'Italia sono indicate dalla legge 132/2025.
Tre situazioni tipiche per una PMI
L'assistente conversazionale del sito. È lo scenario più diffuso. Un'impresa di servizi installa un assistente AI per rispondere alle domande dei visitatori a ogni ora. Dal 2 agosto 2026 quell'assistente deve far capire chiaramente di essere un'AI. Se l'avviso è già nel messaggio di benvenuto ("Sono l'assistente AI di [Azienda]..."), il grosso è fatto. Se invece l'interfaccia simula in tutto e per tutto una chat con un operatore, va riprogettata adesso, non più "entro agosto".
I contenuti generati per il marketing. Se immagini e video generati sono dichiaratamente illustrativi e non ritraggono persone o eventi reali, spesso l'obbligo non scatta o si riduce a un'indicazione leggera. Se invece si producono ritratti realistici di persone inesistenti o si modificano video di persone vere, siamo nel caso "deepfake": serve un'etichetta evidente. Le icone comuni dell'UE e una nota testuale ("contenuto generato con AI") sono la via più semplice. Attenzione anche agli articoli e ai post informativi scritti con l'AI e pubblicati senza revisione: se trattano temi di interesse pubblico, vanno dichiarati.
L'analisi automatica delle telefonate. Alcuni call center usano sistemi che stimano lo stato emotivo dell'interlocutore dal tono di voce. È riconoscimento delle emozioni: il cliente va informato prima. Due precisazioni. Usare questi sistemi sui propri dipendenti sul luogo di lavoro è vietato dall'articolo 5 dell'AI Act già dal 2025, salvo motivi medici o di sicurezza. E i sistemi di riconoscimento delle emozioni rientrano tra quelli ad alto rischio, i cui obblighi aggiuntivi scattano dal 2 dicembre 2027.
Cosa deve fare adesso una PMI
La scadenza è passata: chi non ha ancora sistemato le cose è già fuori regola. Il lavoro, per fortuna, è lo stesso di prima, solo più urgente.
Mappare, in una settimana. Fare l'elenco onesto di dove l'AI entra in contatto con l'esterno: chatbot, voicebot, contenuti generati, testi automatici, sistemi che analizzano voce o volto. Per ogni voce, annotare chi è il fornitore e dove compare la dichiarazione.
Sistemare i punti di contatto. Aggiornare i messaggi di benvenuto degli assistenti. Etichettare i contenuti realistici generati, usando le icone comuni UE dove ha senso. Aggiungere una riga chiara, in italiano leggibile, nelle pagine "Privacy" e "Come funziona".
Chiedere ai fornitori. Chi fornisce modelli generativi deve marcare i contenuti. Per i sistemi già sul mercato prima di agosto il termine è il 2 dicembre 2026. Conviene chiedere per iscritto se e come lo faranno, e se hanno aderito al codice di buone pratiche.
Documentare e formare. Tenere un registro semplice di quali strumenti AI si usano, perché, e con quali misure di trasparenza. Affiancarlo a una formazione di base per chi li usa: il nuovo articolo 4 chiede di sostenerla, non di certificarla.
Guardare al 2027. Se l'AI tocca selezione del personale, valutazione del credito o altri ambiti dell'allegato III, il tempo guadagnato con il rinvio al 2 dicembre 2027 va usato per prepararsi, non per dimenticarsene.
Il ruolo di un partner
Adeguarsi all'articolo 50 non è un cantiere informatico complesso. Richiede però una lettura serena del proprio uso dell'AI e qualche scelta operativa: dove l'assistente parla, come si presenta, cosa si etichetta, dove si scrive cosa. È il tipo di lavoro che si fa meglio con una conversazione di mezza giornata, una mappatura condivisa e un piano di interventi mirati. Niente di rivoluzionario: solo ordine.
Per una PMI che ha già introdotto l'AI nei propri processi, o sta per farlo, questo è il momento di chiudere l'inventario "dichiarativo" e di comunicare al cliente una cosa molto attuale: l'AI in azienda c'è, è utile, ed è dichiarata.
Se in questa lettura hai riconosciuto qualche zona grigia nei tuoi flussi, parliamone: una mappatura iniziale richiede meno tempo di quanto sembri. Scrivici a contatti@lmltech.it.